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La figura professionale del PES PAV PEI

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti i contenuti formativi minimi necessari per l’ottenimento della opportuna nomina per chi effettua lavori con rischio elettrico su veicoli Elettrici o Veicoli Ibridi, secondo le norme di riferimento CEI EN 11-27. Tale nomina può essere di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) o Idonea ai lavori sotto tensione (PEI); l’attribuzione di tale nomina per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, che dovrà attribuire per iscritto il livello di qualifica del lavoratore sulla base di professionalità, attitudine ed esperienza.

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La figura professionale del Responsabile Tecnico Carrozziere

Qualifica Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni
Corso Qualifica Responsabile Tecnico Carrozziere Nuovaformazione

Per l’apertura di una carrozzeria la normativa prevede la presenza di un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali denominata “Responsabile Tecnico

Il Responsabile Tecnico carrozzeria è la persona preposta alla gestione tecnica di una carrozzeria.

E’in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare danni al telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di pianificare e operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbiatura, battitura, stuccatura e carteggiatura, di effettuare la verniciatura e lucidatura del veicolo, provvedendo, infine, a effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del veicolo al cliente, in ottemperanza a quanto richiesta dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Carrozziere.

L’Art. 7 della Legge 122/1992 stabilisce che per l’ottenimento della nomina di Responsabile Tecnico carrozzeria il soggetto deve possedere, alternativamente, almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  • avere esercitato per tre anni negli ultimi cinque, come operaio qualificato l’attività di carrozzeria
  • oppure avere frequentato un corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio come operaio qualificato nell’arco degli ultimi cinque anni;
  • oppure avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una laurea in materia tecnica attinente all’attività.

Per tutte le informazioni su come diventare RESPONSABILE TECNICO CARROZZIERE:

Nuovaformazione, Via Giovanni Pisano 17, Perugia.

Tel: 0759696671

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La figura professionale del Responsabile Tecnico Gommista

Qualifica Gommista
Corso Qualifica Responsabile Tecnico Gommista Nuovaformazione

Per l’apertura di un’officina gommista la normativa prevede la presenza di un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali denominata “Responsabile Tecnico

Il Responsabile Tecnico gommista è la persona preposta alla gestione tecnica di un’officina gommista. E’ in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare, pianificare e operare gli interventi necessari su pneumatici e cerchioni, di effettuare l’equilibratura delle ruote ed il collaudo del veicolo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di gommista

L’Art. 7 della Legge 122/1992 stabilisce che per l’ottenimento della nomina di Responsabile Tecnico gommista il soggetto deve possedere, alternativamente, almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  • avere esercitato per tre anni negli ultimi cinque, come operaio qualificato l’attività di gommista
  • oppure avere frequentato un corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio come operaio qualificato nell’arco degli ultimi cinque anni;
  • oppure avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una laurea in materia tecnica attinente all’attività.

Per tutte le informazioni su come diventare RESPONSABILE TECNICO GOMMISTA:

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La figura professionale del Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni

Qualifica Tecnico Meccatronico della Autoriparazione

La Legge 224/2012 ha stabilito l’accorpamento delle sezioni di MECCANICA/MOTORISTICA e di ELETTRAUTO in una nuova ed unica sezione denominata: “MECCATRONICA.

Per l’apertura di un’officina meccatronica la normativa prevede la presenza di un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali denominata “Responsabile Tecnico”

Il Responsabile Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è la persona preposta alla gestione tecnica di un’officina meccatronica. È in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e di pianificare gli interventi necessari in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività.

L’Art. 7 della Legge 122/1992 stabilisce che per l’ottenimento della nomina di Responsabile Tecnico meccatronico il soggetto deve possedere, alternativamente, almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  • avere esercitato per tre anni negli ultimi cinque, come operaio qualificato l’attività di meccatronica
  • oppure avere frequentato un corso regionale teorico-pratico di qualificazioneseguito da almeno un anno di esercizio come operaio qualificato nell’arco degli ultimi cinque anni;
  • oppure avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una laurea in materia tecnica attinente all’attività.

Per tutte le informazioni su come diventare TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI:

Nuovaformazione, Via Giovanni Pisano 17, Perugia.

Tel: 0759696671

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La figura professionale dell’ Ispettore Tecnico Revisione

Corso Responsabile Tecnico Centro Revisione Nuovaformazione

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti protocollo del 19/05/2017 n° 214

Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti protocollo del 19/05/2017 n° 214, il legislatore ha recepito la Direttiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la Direttiva 2009/40/CE.

Tale Decreto ha previsto la creazione della nuova figura professionale dell’Ispettore inserita nell’Art. 13 comma 1:” I controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo privati sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione”.

I nuovi requisiti sono stati previsti nell’accordo del 2019 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale siglato in data 17 Aprile 2019 n° 65/CSR

In data 17 Aprile 2019 è stato creato l’Accordo Stato Regione sullo standard professionale a livello nazionale che permette l’erogazione delle Regioni dei corsi di formazione per i nuovi Ispettori.

Ecco i punti principali:

– I corsi devono essere divisi in due moduli: Modulo A teorico della durata di 120 ore e Modulo B teorico pratico della durata di 176 ore.

– La formazione dovrà essere effettuata solo in modalità AULA. Non è quindi permessa la modalità online.

– La massima percentuale di assenza è del 20%

– Non è permesso l’utilizzo del sistema di riconoscimento dei crediti.

Requisiti di accesso

– essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) Diploma di liceo scientifico

b) Diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico (incluso Geometra).

c) Laurea Triennale in ingegneria meccanica

d) Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria

e) Diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato indirizzo Manutenzione assistenza tecnica

f) Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 Luglio 2011 di Tecnico riparatore di veicoli a motore

g) Altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di Legge.

– Esperienza professionale di Tirocinio o lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, svolti presso:

a) Officine di autoriparazione di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n° 122

b) Centri di controllo

c) Aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;

d) Università o Istituti Scolastici Superiori.

Tale durata è di 6 mesi per i laureati e 3 anni per i diplomati.

Erogazione corsi

I corsi di formazione per essere riconosciuti devono essere erogati da soggetti accreditati e specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Corsi previsti dalla normativa

Modulo A Teorico: durata 120 ore.

– Modulo A1: Tecnologia dei veicoli circolanti (54 ore)

– Modulo A2: Materiali e propulsione dei veicoli (26 ore)

– Modulo A3: Caratteristiche accessorie dei veicoli (40 ore)

– Esame finale con rilascio di Attestato di frequenza con profitto propedeutico all’accesso al modulo B.

Modulo B Teorico-pratico: durata 176 ore.

– Modulo B1: Tecnologia automobilistica (74 ore)

– Modulo B2: Metodi di Prova (70 ore)

– Modulo B3: Procedure amministrative (32 ore)

– Esame finale con rilascio di Attestato di frequenza con profitto.

Concluso il processo di formazione, il candidato ispettore deve presentare alla competente motorizzazione la domanda di accesso al relativo esame di abilitazione.

Altre informazioni

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti protocollo del 19/05/2017 n° 214 apre anche ai centri di revisione privati la possibilità di poter effettuare la revisione ai mezzi di portata superiore ai 35 ql. tramite un apposito corso di formazione della durata di 50 ore.

Gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dal possesso dei nuovi requisiti, ma dovranno effettuare dei corsi di aggiornamento con cadenza triennale della durata minima di 30 ore.

Per tutte le informazioni su come diventare ISPETTORE TECNICO REVISIONI:

Nuovaformazione, Via Giovanni Pisano 17, Perugia.

Tel: 0759696671

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La normativa del settore dell’autoriparazione

Corsi Autoriparazione Nuovaformazione
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Legge 5 febbraio 1992, n. 122

Con la Legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Attività di autoriparazione) contenente “disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”, il legislatore ha inteso riservare la professione di autoriparatore (Meccatronico, Gommista e Carrozziere) a quei soggetti che, almeno sulla carta, siano in possesso dei requisiti ritenuti necessari a garantire che gli interventi sui mezzi di trasporto circolanti su strada vengano effettuati a regola d’arte.

Rientrano nell’attività di autoriparazione (Meccatronico, Gommista e Carrozziere):

• le attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose;

•  tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente effettuati su veicoli e complessi di veicoli a motore adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi.

Non rientrano nell’attività di autoriparazione:

lavaggio dei veicoli; rifornimento di carburante, sostituzione filtro aria e filtro olio; sostituzione olio lubrificante e altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento;  commercio esclusivo di veicoli; autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole; la costruzione di veicoli speciali, di costruzione di autocarrozzerie e in genere di trasformazione di veicoli, in quanto tali attività sono regolate dalle norme in materia di omologazione; riparazione, manutenzione di macchine per il movimento terra sprovviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.)

Secondo tale legge (122 del 1992) l’autoriparazione si distingueva in attività di: meccanica e motoristica (comprende realizzazione di impianti a metano o GPL), carrozzeria, elettrauto, gommista.

Per svolgere l’autoriparazione l’impresa deve designare, per ciascuna categoria di attività, un Responsabile Tecnico in possesso di determinati requisiti personali e tecnico-professionali.

Requisiti personali e tecnico -professionali per il Responsabile Tecnico

Il Responsabile Tecnico può essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o per motivi di famiglia. Non deve avere riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva.

Requisiti tecnico professionali:

L’Art. 7 della Legge 122/1992 stabilisce che per l’ottenimento della nomina di Responsabile Tecnico il soggetto deve possedere, alternativamente, almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  • avere esercitato l’attività di autoriparazione per tre anni negli ultimi cinque come operaio qualificato.
  • oppure avere frequentato un corso regionale teorico-pratico di qualificazione (per ulteriori informazioni clicca qui), seguito da almeno un anno di esercizio come operaio qualificato nell’arco degli ultimi cinque anni;
  • oppure avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una laurea in materia tecnica attinente all’attività.

L’esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di titolare lavorante di ditta individuale, socio lavorante di società di persone, amministratore lavorante di società di capitali, lavoratore dipendente (operaio qualificato almeno V livello), collaboratore familiare lavorante. Requisito sostanziale per aver maturato gli anni di esperienza lavorativa previsti dalla normativa è l’effettivo esercizio dell’attività che potrà essere verificato dall’Ufficio del registro delle imprese presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e amministratori di società l’attività lavorativa deve essere comprovata da iscrizione all’INAIL.

Il responsabile tecnico NON può essere nominato per più imprese o, nell’ambito della stessa impresa per più unità operative (officine).

Per i titolari di imprese, gli anni di esperienza lavorativa previsti dalla normativa, possono essere svolti nominando all’interno della propria officina un preposto che abbia i requisiti di Responsabile Tecnico.

Il preposto può essere inserito come socio, dipendente, o institore attraverso una procura relativa all’esercizio dell’attività di autoriparazione. L’institore è una figura che può compiere tutti gli atti in nome e per conto dell’imprenditore, salvo le limitazioni previste dalla procura. Infatti attraverso la procura, i poteri attribuiti all’institore riguarderanno esclusivamente la responsabilità tecnica dell’officina.

L’impresa può svolgere più categorie di attività nominando più responsabili tecnici oppure avvalendosi di un solo responsabile tecnico in possesso dei requisiti per le diverse classi di attività esercitate.

Legge 224 del 11/12/2012

Il giorno 05 Gennaio 2013, è entrata in vigore la Legge 224/2012 che modifica il comma 3 dell’articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero ha stabilito l’accorpamento delle sezioni di MECCANICA/MOTORISTICA e di ELETTRAUTO in una nuova ed unica sezione denominata: “MECCATRONICA”. Pertanto ad oggi le categorie sono quelle di: meccatronica, carrozzeria e gommista.

Sanzioni

L’esercizio, da parte di un’impresa, di un’attività diversa da quella per la quale ha ottenuto il riconoscimento dei requisiti personali e tecnico-professionali è punita con la sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 7746,85 e la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita.

Il proprietario o possessore di veicoli o complessi di veicoli a motore che, per la manutenzione e riparazione degli stessi, non si avvale di imprese in possesso dei suddetti requisiti personali e tecnico-professionali, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23.

Erogazione corsi per l’ottenimento delle categorie

I corsi di formazione per essere riconosciuti devono essere erogati da soggetti accreditati e specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Corsi previsti dalla normativa

Corso Qualifica Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni: durata minima 500 ore. Le ore sono erogate in modalità aula, laboratorio, Formazione a Distanza e tirocinio.

Corso Qualifica Tecnico per l’attività di Gommista delle autoriparazioni: durata minima 250 ore per chi non è in possesso di alcun titolo, oppure 150 ore per chi è già responsabile tecnico meccatronico e/o carrozzeria.

Corso Qualifica Tecnico per l’attività di Carrozziere delle autoriparazioni: durata minima 280 ore per chi non è in possesso di alcun titolo, oppure 180 ore per chi è già responsabile tecnico meccatronico e/o gommista.

Per tutte le altre informazioni:

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