Legge 5 febbraio 1992, n. 122
Con la Legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Attività di autoriparazione) contenente “disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”, il legislatore ha inteso riservare la professione di autoriparatore (Meccatronico, Gommista e Carrozziere) a quei soggetti che, almeno sulla carta, siano in possesso dei requisiti ritenuti necessari a garantire che gli interventi sui mezzi di trasporto circolanti su strada vengano effettuati a regola d’arte.
Rientrano nell’attività di autoriparazione (Meccatronico, Gommista e Carrozziere):
• le attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose;
• tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente effettuati su veicoli e complessi di veicoli a motore adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell’attività di autoriparazione:
lavaggio dei veicoli; rifornimento di carburante, sostituzione filtro aria e filtro olio; sostituzione olio lubrificante e altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento; commercio esclusivo di veicoli; autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole; la costruzione di veicoli speciali, di costruzione di autocarrozzerie e in genere di trasformazione di veicoli, in quanto tali attività sono regolate dalle norme in materia di omologazione; riparazione, manutenzione di macchine per il movimento terra sprovviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.)
Secondo tale legge (122 del 1992) l’autoriparazione si distingueva in attività di: meccanica e motoristica (comprende realizzazione di impianti a metano o GPL), carrozzeria, elettrauto, gommista.
Per svolgere l’autoriparazione l’impresa deve designare, per ciascuna categoria di attività, un Responsabile Tecnico in possesso di determinati requisiti personali e tecnico-professionali.
Requisiti personali e tecnico -professionali per il Responsabile Tecnico
Il Responsabile Tecnico può essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o per motivi di famiglia. Non deve avere riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva.
Requisiti tecnico professionali:
L’Art. 7 della Legge 122/1992 stabilisce che per l’ottenimento della nomina di Responsabile Tecnico il soggetto deve possedere, alternativamente, almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
- avere esercitato l’attività di autoriparazione per tre anni negli ultimi cinque come operaio qualificato.
- oppure avere frequentato un corso regionale teorico-pratico di qualificazione (per ulteriori informazioni clicca qui), seguito da almeno un anno di esercizio come operaio qualificato nell’arco degli ultimi cinque anni;
- oppure avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una laurea in materia tecnica attinente all’attività.
L’esperienza lavorativa può essere maturata in qualità di titolare lavorante di ditta individuale, socio lavorante di società di persone, amministratore lavorante di società di capitali, lavoratore dipendente (operaio qualificato almeno V livello), collaboratore familiare lavorante. Requisito sostanziale per aver maturato gli anni di esperienza lavorativa previsti dalla normativa è l’effettivo esercizio dell’attività che potrà essere verificato dall’Ufficio del registro delle imprese presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e amministratori di società l’attività lavorativa deve essere comprovata da iscrizione all’INAIL.
Il responsabile tecnico NON può essere nominato per più imprese o, nell’ambito della stessa impresa per più unità operative (officine).
Per i titolari di imprese, gli anni di esperienza lavorativa previsti dalla normativa, possono essere svolti nominando all’interno della propria officina un preposto che abbia i requisiti di Responsabile Tecnico.
Il preposto può essere inserito come socio, dipendente, o institore attraverso una procura relativa all’esercizio dell’attività di autoriparazione. L’institore è una figura che può compiere tutti gli atti in nome e per conto dell’imprenditore, salvo le limitazioni previste dalla procura. Infatti attraverso la procura, i poteri attribuiti all’institore riguarderanno esclusivamente la responsabilità tecnica dell’officina.
L’impresa può svolgere più categorie di attività nominando più responsabili tecnici oppure avvalendosi di un solo responsabile tecnico in possesso dei requisiti per le diverse classi di attività esercitate.
Legge 224 del 11/12/2012
Il giorno 05 Gennaio 2013, è entrata in vigore la Legge 224/2012 che modifica il comma 3 dell’articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero ha stabilito l’accorpamento delle sezioni di MECCANICA/MOTORISTICA e di ELETTRAUTO in una nuova ed unica sezione denominata: “MECCATRONICA”. Pertanto ad oggi le categorie sono quelle di: meccatronica, carrozzeria e gommista.
Sanzioni
L’esercizio, da parte di un’impresa, di un’attività diversa da quella per la quale ha ottenuto il riconoscimento dei requisiti personali e tecnico-professionali è punita con la sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 7746,85 e la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita.
Il proprietario o possessore di veicoli o complessi di veicoli a motore che, per la manutenzione e riparazione degli stessi, non si avvale di imprese in possesso dei suddetti requisiti personali e tecnico-professionali, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23.
Erogazione corsi per l’ottenimento delle categorie
I corsi di formazione per essere riconosciuti devono essere erogati da soggetti accreditati e specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Province Autonome di Trento e Bolzano.
Corsi previsti dalla normativa
Corso Qualifica Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni: durata minima 500 ore. Le ore sono erogate in modalità aula, laboratorio, Formazione a Distanza e tirocinio.
Corso Qualifica Tecnico per l’attività di Gommista delle autoriparazioni: durata minima 250 ore per chi non è in possesso di alcun titolo, oppure 150 ore per chi è già responsabile tecnico meccatronico e/o carrozzeria.
Corso Qualifica Tecnico per l’attività di Carrozziere delle autoriparazioni: durata minima 280 ore per chi non è in possesso di alcun titolo, oppure 180 ore per chi è già responsabile tecnico meccatronico e/o gommista.
Per tutte le altre informazioni:
Nuovaformazione
Tel: 0759696671
info@nuovaformazione.it
Una risposta su “La normativa del settore dell’autoriparazione”
Mi pare una follia che avendo un officina di autoriparatore da 41 anni devo fare il corso di meccatronica